PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO MVV
Il documento deve essere predisposto in formato cartaceo in tre copie (una per il destinatario, una per lo speditore, una per il trasportatore) da parte:
a) dello speditore che dovrà indicare la numerazione secondo il seguente criterio MVV Codice ICQRF (n. registro Repressione Frodi) n. progressivo anno.
Lo speditore dovrà far apporre dagli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICRF territoriali apposita timbratura preventiva su tutti gli esemplari che predispone.
Oppure
b) delle Tipografie autorizzate che forniranno documenti già dotati di numerazione che individua il codice MVV. In questo caso non è necessaria la timbratura preventiva da parte del Comune o ICQRF. Il documento MVV sarà emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, secondo future disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell’ICQRF (art. 16 DM 2 luglio 2013).
CONVALIDA DEL DOCUMENTO
I documenti MVV che scortano il prodotto sfuso devono essere convalidati attraverso uno dei seguenti sistemi:
a) timbratura successiva da parte degli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICQRF (l’attuale sistema del “visto partire” dei DOCO”) entro e non oltre il 2° giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza. Sul documento vidimato dal Comune o ICQRF dovrà essere spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i)”;
b) Tramite PEC con modalità ancora da definire ed attualmente in via di sperimentazione presso alcune aziende selezionate dal Ministero.
c) Tramite microfilmatura con le modalità già applicate per i DOCO.
Non è necessaria alcuna convalida per i documenti che scortano prodotti confezionati su territorio nazionale.
Importante per piccoli produttori
IL documento MVV che scorta il trasporto di vino destinato ad un Paese dell’Unione Europea o ad un Paese Terzo, spedito da un piccolo produttore, può non essere convalidato nei modi sopra indicati, a condizione che:
- sia del tipo prestampato dalle Tipografie autorizzate e al momento della compilazione venga spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26, comma 1 lettera d) punto ii) secondo trattino, e comma 2”.
TRASMISSIONE DOCUMENTI
Sempre per i piccoli produttori, nel caso di documenti che scortano il trasporto di vino sfuso, convalidati attraverso timbratura del Comune o dell’ICQRF, o tramite microfilmatura, l’azienda speditrice trasmette copia all’Ufficio ICQRF territoriale tramite PEC, o fax o consegna a mano entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.