SUAP

Lo Sportello Unico per le Attività Produttive viene considerato l'unico punto di accesso per il richiedente per tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, fornendo una risposta unica di tutte le PA, coinvolte nel procedimento.

Competenze

A partire dal 13 marzo 2017, a seguito della entrata in vigore della L.R. 24 del 2016, viene introdotto lo Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (SUAPE).
La pratica va presentata telematicamente al SUAPE compilando la DUA (Dichiarazione Unica Abilitativa) e la modulistica necessaria.
La DUA consente di selezionare il procedimento di interesse così come regolamentato dalla L.R. 24/2016: autocertificazione a 0 giorni, autocertificazione a 20 giorni, conferenza di servizi, accertamento di conformità. La tipologia del procedimento unico determina le tempistiche e le regole procedurali dell’iter SUAPE nel suo complesso.
Lo Sportello  è un servizio istituito per semplificare i rapporti tra impresa cittadino e pubblica amministrazione e costituisce l'unico punto di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l'esercizio di attività produttive, di prestazioni di servizi e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, cessazione o riattivazione di tali attività nonchè pratiche edilizie.

Entrata in vigore nuove direttive SUAPE 13 marzo 2017

Con D.G.R. n. 11-14 del 28/2/2017 sono state approvate dalla Giunta Regionale le Direttive in materia di Sportello Unico per le Attività Produttive e per l’Edilizia (SUAPE), adottate ai sensi dell'art. 29 comma 4 della legge regionale n. 24/2016 che entrano in vigore il 13 marzo 2017 e sostituiscono le precedenti direttive in materia di SUAP adottate nel 2011.

Con la nuova normativa dovranno essere trasmesse tramite l'unico punto di accesso del Portale Sardegna Suap all'indirizzo www.sardegnaimpresa.eu/it/suap non solo le pratiche relative ai procedimenti inerenti l'avvio di attività produttive e i relativi interventi edilizi, ma anche le pratiche in materia di edilizia residenziale presentate da soggetti privati.

Le nuove direttive prevedono, inoltre, che sono acquisite nell’ambito di un procedimento unico le seguenti attività precedentemente escluse dalla competenza del SUAP, che ora devono essere presentate attraverso il Portale Regionale:
-le manifestazioni o eventi sportivi o eventi culturali di pubblico spettacolo connessi ad un’attività economica e produttiva di beni e servizi;
-l’esercizio di attività di bed and breakfast;
-la somministrazione di alimenti e bevande presso circoli privati;
-le attività economiche produttive di beni e servizi esercitate da soggetti non iscritti al registro delle imprese quali ONLUS, associazioni sportive dilettantistiche e simili;
-il parere regionale di compatibilità di cui all’art.5, comma 1 della LR 10/2006 per le strutture sanitarie;
-il parere regionale di compatibilità di cui all’art.40, comma 2 della LR 23/2005 per le strutture socio-assistenziali;
-l’autorizzazione al funzionamento delle strutture sanitarie, siano esse a carattere professionale o imprenditoriale, comprese quelle a più elevata complessità di cui all’art. 6 comma 2 punto b) della LR 10/2006;
-le attività e gli interventi edilizi dei liberi professionisti, anche in settori esclusi dal D.Lgs 59/2010;
-le concessioni, compresa la concessione di spazi pubblici (es. pedane, tavolini e sedie), fatta salva l’eventuale procedura ad evidenza pubblica che ne preceda il rilascio;
-le approvazioni dei progetti quando la realizzazione di un intervento sia subordinata alla stipula di appositi contratti e convenzioni con soggetti pubblici (quali Consorzi Industriali, ANAS, etc.);
-le istanze per accertamenti di conformità e sanatoria che, pur essendo escluse dalle disposizioni sul procedimento unico di cui agli articoli 31 e seguenti della L.R. 24/2016, devono essere presentate comunque presso il SUAPE e devono comprendere l’acquisizione contestuale di tutti i titoli abilitativi necessari per la completa regolarizzazione dell’immobile realizzato in assenza o in difformità dal titolo abilitativo.

Tipologia di organizzazione

Ufficio

Orari di apertura

Orario ufficio

  • dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 14.00
  • martedì e giovedì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Orario pubblico

  • lunedì - mercoledì - venerdì dalle ore 11.00 alle ore 13.00
  • martedì e giovedì dalle ore 15.30 alle ore 17.30.

Area di riferimento

Area Economico Finanziaria

Via Sant'Antonio, 2, 07023 Calangianus SS, Italia

Telefono: 0796600225079
Telefono: 0796600225
Email: ragioneria@comune.calangianus.ot.it
PEC: ragioneria.comune.calangianus@pec.it

Persona

Lucia Giua

Responsabile d'Area

Sede principale

Municipio di Calangianus

Via Sant'Antonio, 2, 07023 Calangianus SS, Italia

Telefono: 0796600211
Telefono: 0796600210
Fax: 0796600263
Email: protocollo@comune.calangianus.ot.it
Email: protocollo.comune.calangianus@pec.it

Contatti

  • Telefono: 0796600210
  • Telefono: 0796600211
  • Email: suap@comune.calangianus.ot.it
  • PEC: suap.comune.calangianus@pec.it

Ulteriori informazioni

Indirizzo: via Sant'Antonio, 2 Calangianus.



 
 
DOCUMENTI DI TRASPORTO VITIVINICOLI
A SEGUITO DEL DM DELLE POLITICHE AGRICOLE DEL 2 LUGLIO 2013
Si informano i vitivinicoltori che con Dm 2 luglio 2013 il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha recepito quanto previsto dalla normativa comunitaria (Regg. UE 436/2009 e 314/2102) in tema di documenti di accompagnamento, individuando un nuovo tipo di documento per il trasporto di vino sfuso e/o  imbottigliato sul territorio nazionale e comunitario.
Tale documento è denominato MVV (v. allegato al DM 2 luglio 2013) ed ha sostituito dal 1° agosto 2013 il DOCO.
Solo per la circolazione di prodotto su territorio nazionale potranno essere comunque utilizzati i vecchi documenti (DOCO per vino sfuso o documenti come da DM 14/4/1999 per vino imbottigliato) fino all’emanazione di decreto relativo all’emissione del documento MVV in formato elettronico.
La nuova normativa lascia invariate le modalità di trasporto e la relativa documentazione (DA Elettronico) utilizzata dai Depositi Fiscali per il trasporto di vino imbottigliato in Comunità Europea.
 PREDISPOSIZIONE DEL DOCUMENTO MVV
Il documento deve essere predisposto in formato cartaceo in tre copie (una per il destinatario, una per lo speditore, una per il trasportatore) da parte:
a)    dello speditore che dovrà indicare la numerazione secondo il seguente criterio MVV Codice ICQRF (n. registro Repressione Frodi) n. progressivo anno.
Lo speditore dovrà far apporre dagli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICRF territoriali apposita timbratura preventiva su tutti gli esemplari che predispone.
Oppure
b)    delle Tipografie autorizzate che forniranno documenti già dotati di numerazione che individua il codice MVV. In questo caso non è necessaria la timbratura preventiva da parte del Comune o ICQRF. Il documento MVV sarà emesso in formato elettronico, con modalità telematiche, secondo future disposizioni che saranno stabilite con determinazione del Capo del Dipartimento dell’ICQRF (art. 16 DM 2 luglio 2013).
CONVALIDA DEL DOCUMENTO
I documenti MVV che scortano il prodotto sfuso devono essere convalidati attraverso uno dei seguenti sistemi:
a)    timbratura successiva da parte degli Uffici Comunali o dagli Uffici territoriali dell’ICQRF (l’attuale sistema del “visto partire” dei DOCO”) entro e non oltre il 2° giorno lavorativo precedente quello previsto per la partenza. Sul documento vidimato dal Comune o ICQRF dovrà essere spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26 c. 1 lett. d) punto i)”;
b)    Tramite PEC con modalità ancora da definire ed attualmente in via di sperimentazione presso alcune aziende selezionate dal Ministero.
c)     Tramite microfilmatura con le modalità già applicate per i DOCO.
Non è necessaria alcuna convalida per i documenti che scortano prodotti confezionati su territorio nazionale.
Importante per piccoli produttori
IL documento MVV che scorta il trasporto di vino destinato ad un Paese dell’Unione Europea o ad un Paese Terzo, spedito da un piccolo produttore, può non essere convalidato nei modi sopra indicati, a condizione che:
-  sia del tipo prestampato dalle Tipografie autorizzate e al momento della compilazione venga spuntato, nella casella 18, la dicitura “convalida ex art. 26, comma 1 lettera d) punto ii) secondo trattino, e comma 2”.
TRASMISSIONE DOCUMENTI
Sempre per i piccoli produttori, nel caso di documenti che scortano il trasporto di vino sfuso, convalidati attraverso timbratura del Comune o dell’ICQRF, o tramite microfilmatura, l’azienda speditrice trasmette copia all’Ufficio ICQRF territoriale tramite PEC, o fax o consegna a mano entro il 1° giorno lavorativo successivo a quello della spedizione.
 

Pagina aggiornata il 23/04/2024