Con l’entrata in vigore della Legge-quadro n° 65 del 7 marzo 1986 i Comuni possono istituire un servizio di P.M. che, nell’ambito della propria giurisdizione territoriale, viene chiamato a svolgere le funzioni di Polizia Amministrativa nelle materie attribuite o trasferite ai Comuni dal D.P.R. n. 616/77.
In forza delle disposizioni introdotte da questo inquadramento normativo, il Sindaco o l’Assessore delegato, impartisce le direttive e vigila sull’espletamento del servizio.
Il Comandante è responsabile verso il Sindaco dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti ai Corpo di Polizia Municipale.
Il personale che svolge servizio di P.M. esercita funzioni di Polizia Giudiziaria. come Agente, nel caso dei vigili urbani e degli istruttori, e come Ufficiale, nel caso del Comandante e degli Ispettori. Tale qualifica viene acquisita automaticamente con l'assunzione.
Nell’esercizio delle funzioni di Polizia Giudiziaria essi dipendono operativamente dall’Autorità Giudiziaria e rivestono tale ruolo nell’ambito dell’orario di servizio e in relazione alle competenze specifiche (polizia locale, annonaria, sanitaria, edilizia ed infortunistica stradale).
La Polizia Municipale è chiamata ad assolvere anche funzioni ausiliarie di Pubblica Sicurezza; l’articolo 3 della Legge-quadro n. 65/86 afferma infatti che gli appartenenti ai Corpi di P.M. esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla legge e collaborano nell’ambito delle proprie attribuzioni con le forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando venisse fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
I compiti di Pubblica Sicurezza sono:
- il mantenimento dell’ordine pubblico,
- la sicurezza dei cittadini,
- la tutela della proprietà,
- l’osservanza delle Leggi e dei Regolamenti Generali e Speciali dello Stato, delle Province e dei Comuni, nonché delle Ordinanze delle varie Autorità e il soccorso in caso di calamità.
La qualifica di Pubblica Sicurezza. si differenzia da quella di Polizia Giudiziaria e non viene acquisita automaticamente; è necessario, infatti, un provvedimento formale da parte del Prefetto.
La P.M. espleta poi i servizi di Polizia Stradale a norma degli articoli. 11 e 12 del D.L. n. 285/92 (Codice della Strada), e cioè: prevenzione ed accertamento delle violazioni al Codice della Strada, rilevazioni tecniche degli incidenti stradali, scorte ed operazioni di soccorso.
In considerazione dei propri compiti istituzionali, nonché delle sue attribuzioni di Agente di Polizia Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza, il vigile urbano è investito della qualità di Pubblico Ufficiale come previsto dall’articolo 357 del Codice Penale.
La P.M. svolge, infine, attività di Polizia locale in quanto organo di un Ente territoriale, per tutelare gli interessi specifici alla collettività in materia di attività commerciale ed annonaria, veterinaria, urbanistico-edilizia, sanitaria, rurale, mortuaria e tributaria.