Il Regolamento (UE) 2025/1208 dispone che a decorrere dal 3 agosto 2026 è stabilita la cessazione della validità delle carte di identità cartacee, a prescindere dalla data di naturale scadenza ivi indicata.
A tal fine, l’articolo 11 del decreto-legge n. 108/2026, al comma 1, stabilisce che nei rapporti contrattuali stipulati prima del 3 agosto 2026, per i quali la carta d’identità cartacea è già stata acquisita ai fini della identificazione delle parti contraenti, non è necessario procedere alla sostituzione del documento ai fini della regolare prosecuzione del rapporto contrattuale, fino alla data di scadenza fissata all’atto dell’emissione della carta.
Esempio: se la carta d’identità cartacea scadrà il 10 gennaio 2027, il rapporto contrattuale sarà regolarmente costituito fino a tale data.
Il comma 2 del medesimo articolo 11 prevede che, in questa fase di transizione dal documento cartaceo a quello elettronico, e comunque non oltre il 31 gennaio 2027, il documento d’identità in formato cartaceo, non scaduto, potrà continuare ad essere utilizzato quando si renda necessario procedere al riconoscimento ai fini dell’esercizio di diritti fondamentali e dell’accesso a prestazioni:
- sanitarie,
- previdenziali e assicurative,
- per la consegna di posta,
- per la notifica di atti giudiziari,
- per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione, e per ogni altro servizio con caratteristiche analoghe,
- nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’ estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Il documento cartaceo NON POTRÀ essere utilizzato per l’espatrio dopo il 3 agosto 2026.
È utile rammentare che nel territorio nazionale analoga funzione di riconoscimento è svolta ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. 445/2000, da altri documenti quali:
la patente nautica,
il libretto di pensione,
il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici,
il porto d'armi,
le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato alcuni dei quali ancora rilasciati in formato cartaceo,
oltre, ovviamente, al passaporto che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.